Lo Statuto

Lo Statuto

Art. 1
Sulla base dell’atto costitutivo é costituita I’Associazione denominata “PRO LOCO MAGENTA”
L’Associazione ha sede in Magenta (MI) — via IV Giugno nr.80. Il suo eventuale trasferimento non comporta modifiche al presente Statuto.

Art. 2
L‘Associazione é apolitica e non ha scopo di lucro.
l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento.
L’Associazione svolge l’attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

Art. 3
L’Associazione potrà fornire la sua collaborazione ad altri Enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino tra i suoi fini statutari e potrà stipulare convenzioni con tali Enti, mantenendo sempre la sua più completa autonomia.
La durata della Associazione é illimitata ed opera entro i limiti giurisdizionali del Comune di Magenta. Comunque, esclusivamente per l’eventuale realizzazione di progetti e/o interventi sovracomunali, può operare anche fuori dal territorio comunale in cui é costituita, a condizione però che intercorrano preventivi accordi con le altre Associazioni coinvolte nei progetti e/o interventi, ovvero – ove trattasi di territori sprovvisti di Pro Loco – con i Comuni interessati. Lo scopo istituzionale dell’ Associazione è quello di promuovere in ogni forma e con ogni mezzo la conoscenza, la tutela, la valorizzazione, la fruizione in termini di conservazione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, artistiche, storiche, sociali, enogastronomiche del territorio in cui opera e della comunità che su di esso risiede, onde promuovere la crescita sociale.
A tal fine l’Associazione potrà:
• svolgere opera di aggregazione delle persone e degli Enti che, a titolo volontaristico, condividono i principi e le finalità dell’Associazione e intendono impegnarsi per la loro realizzazione;
• svolgere e/o promuovere ricerche atte ad approfondire la conoscenza e la tutela delle risorse del territorio della collettività insediatavi, diffondendone i risultati per una loro rispettosa fruizione;
• fare opera di educazione e di formazione sui temi della storia, della geografia, delle usanze, delle tradizioni, dell’arte, della cultura locale, ivi compresa la collaborazione alla crescita di idonee professionalità;
• organizzare manifestazioni in genere e, in particolare, convegni, incontri, fiere, escursioni, il tutto finalizzato alla promozione della comunità e del suo sviluppo sociale, incentivando la consapevolezza a partecipare alla vita collettiva;
• operare per la diffusione delle problematiche ambientali e per la formazione di una specifica sensibilità, con particolare riferimento alle realtà locali; tali azioni saranno rivolte specialmente ai giovani in collaborazione anche con le istituzioni scolastiche;
• sensibilizzare la collettività verso lo sviluppo e la crescita dell’attività turistica, rivolta sia all’ambito locale che alle realtà esterne, soprattutto in termini di qualità, attivandosi anche per l’istituzione di Uffici Informazioni e Accoglienza Turistica;
• promuovere e partecipare ad azioni di tutela in ogni sede e in ogni grado, ivi comprese le sedi amministrative e giudiziarie.

Art. 4
Gli Organi della Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo composto dal:
– Presidente;
– Vice Presidente;
– Consiglio di Amministrazione;
– il Segretario;
– il Cassiere .
Potranno essere nominati, su decisione dell’Assemblea dei Soci, i Revisori dei
conti secondo le norme dell’art. 18.

TITOLO II – I SOCI

Art. 5
Possono far parte dell’Associazione tutti i cittadini residenti nel Comune e coloro che, non residenti, operino per il raggiungimento delle finalità di cui al presente statuto.
Possono far parte anche le persone giuridiche che per la loro attività siano interessate all’attività dell’Associazione.
I Soci si distinguono in “Soci Onorari’, ‘Soci Fondatori”, “Soci Effettivi” e ‘Soci Aggregati’.

SOCI ONORARI
La qualifica di ‘Socio Onorario” pub essere conferita a quelle Persone eminenti
nelle discipline ambientali, architettoniche, urbanistiche, mediche, giuridiche ed
economiche cui la Pro Loco di Magenta, su delibera del Consiglio di
Amministrazione, crede conveniente tributare tale investitura.
Possono essere “Soci Onorari”:
• alte personalità, insigni per pubblico riconoscimento;
• persone che abbiano reso segnalati servigi alla Pro Loco di Magenta.
I ‘Soci Onorari’ sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo, non hanno voto deliberativo nelle Assemblee e non sono eleggibili a cariche sociali.

SOCI FONDATORI
La qualifica di “Socio Fondatore” viene acquisita da chi si é fattivamente adoperato per la costituzione dell‘Associazione, partecipando alla costituzione dell’originario fondo di dotazione della stessa. I Soci “Fondatori” risultano nell’elenco generale dei soci

SOCI EFFEITIVI
La qualifica di ‘Socio Effettivo’ viene acquisita all’atto del normale versamento della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
Detta quota deve essere versata – pena la decadenza dell’iscrizione — entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta d’iscrizione all’Associazione o, per i rituali rinnovi, entro il 31 marzo di ogni anno sociale.

SOCI AGGREGATI
Tutti i cittadini minorenni, gli studenti universitari , gli studenti delle scuole medie superiori,gli studenti delle scuole medie inferiori e elementari, anche se minorenni, possono essere ammessi come “Soci Aggregati” ove dimostrino interesse agli scopi della Pro Loco di Magenta. Essi fanno parte dell’Associazione sotto la diretta responsabilità di un “Socio Effettivo” presentatore, non hanno diritto di voto nelle Assemblee e non pagano alcun contributo, salvo quelli stabiliti in quanto frequentatori di lezioni, seminari e simili.

Art.6
L’adesione all’Associazione é a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si ripropone e l‘impegno dl approvarne e osservarne lo Statuto e Regolamenti.
Entro 90 (novanta) giorni dal loro ricevimento, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa é stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio di Amministrazione non é tenuto ad esplicitare le motivazioni di detto diniego.
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio di Amministrazione riceva la notifica della volontà di recesso.
In presenza di gravi motivi, oltre che per mancato o ritardato pagamento della quota associativa, il Socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l‘esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida la ragione dell’esclusione, egli ha diritto di far riesaminare la sua posizione dall’Assemblea Generale dei Soci. In tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione é sospesa fino alla pronuncia dell’Assemblea.
L’appartenenza alla Pro Loco di Magenta ha carattere libero e volontario, incompatibile quindi con qualsiasi forma dl lavoro subordinato e autonomo; le prestazioni fornite dai Soci sono gratuite, gli stessi sono tenuti al rispetto del presente Statuto e delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi secondo le competenze statutarie, oltre che da un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con altri Soci che con terzi.

TITOLO III – L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 7
L’Assemblea dei Soci, organo sovrano dell’Associazione, é composta da tutti gli aderenti alla Pro Loco di Magenta risultanti in regola con il pagamento della quota associative relativa all’anno in cui l’Assemblea viene convocata.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, sia “ordinaria” che ”straordinaria’, i Soci ‘Effettivi’, ‘Onorari”, “Fondatori” e ‘Aggregati’.
Hanno diritto di voto e ad essere eletti: i ‘Soci Effettivi” a condizione che all’atto della convocazione dell’Assemblea abbiano almeno 6 (sei) mesi di anzianità di iscrizione e abbiano compiuto il 18° anno di età; anche per i ‘Soci Fondatori’, vale la condizione che abbiano compiuto il 18° anno di età.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, entro il 30 Aprile di ogni anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Inoltre, sia in sede “ordinaria“ che “straordinaria’ é convocata dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisa la necessità o quando ne é fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati, ovvero da almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica, ovvero ancora dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8
In sede “ordinaria” l’Assemblea é regolarmente costituita – in prima convocazione – con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, é valida qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto. Sia in prima convocazione che in seconda convocazione, l’Assemblea delibera a maggioranza di voti.
In sede “straordinaria” I’Assemblea é regolarmente costituita – in prima convocazione – con la presenza di almeno la meta più uno dei Soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza di voti; in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, é valida la presenza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto e delibera con la metà più uno dei voti espressi.
Sono ammesse deleghe di voto da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio; é vietato il cumulo delle deleghe nel numero superiore a cinque e non sono ammessi voti per corrispondenza.
Normalmente l’Assemblea vota per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. In tal caso il Presidente può scegliere tre scrutatori tra i presenti.

Art.9
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede “ordinaria”
• provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti, ivi compresi quelli supplenti;
• delineare gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
• approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività del|’Associazione, proposti da Consiglio di Amministrazione;deliberare
• sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
• deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi;
• deliberare ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione;

in sede “straordinaria’
• deliberare sulle modifiche del presente Statuto;
• deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
• deliberare ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10
Sia l’Assemblea ‘Ordinaria’ quanto quella “Straordinaria’ é convocata con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, mediante invito da inviarsi a tutti i Soci a mezzo del normale servizio postale, a mezzo fax, a mezzo posta elettronica, con pubblicazioni su quotidiani e/o settimanali locali, nonché affissioni in luoghi pubblici. In caso di comprovata urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 10 (dieci) giorni.
Delle riunioni assembleari viene redatto verbale, debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori qualora vi siano state votazioni a scrutinio segreto.
Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati previa affissione nella Sede Sociale.

Art. 11
Qualsiasi modificazione dello statuto dovrà essere approvata dall’Assemblea Generale dei soci. Per la validità é necessaria, in prima ed in seconda convocazione, almeno la meta dei componenti il Consiglio di Amministrazione più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera con la meta più uno dei voti espressi.

TITOL0 IV – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12
Il Consiglio di Amministrazione é nominato dall’Assemblea e si compone del:
– Presidente
– Vice Presidente
– Consiglio di Amministrazione.

Art. 13
II PRESIDENTE
a)Il Presidente, eletto dal consiglio di Amministrazione nel suo seno, rappresenta legalmente la Pro Loco di Magenta di fronte a terzi e anche in giudizio. Dura in carica 3 (tre) anni ed é rieleggibile. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, conferisce sia a Soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti nonché sottoscrive procure specifiche ai Consiglieri per rilascio delle deleghe sui
conti correnti bancari e postali.
b) In caso di delega, assenza o impedimento é sostituito dal Vice Presidente o, in sua assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di associazione.
c) Ai Presidente, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, al quale comunque riferisce circa l’attività compiuta, compete l‘ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la notifica del suo operato.
d) Il Presidente convoca e presiede |’Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia sul buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
e) Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio di Amministrazione e poi all’Assemblea dei Soci, corredando detta documentazione di idonee relazioni.
f) Ove in corso di mandato intenda rinunciare al proprio incarico dovrà darne – per iscritto – tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione competente ad esprimersi – a maggioranza – circa l’accettazione o meno. Detta rinuncia ha comunque effetto solo dopo l’ufficiale nomina del subentrante da parte del Consiglio di Amministrazione. Pertanto, sino ad avvenuto avvicendamento e conseguente regolare consegna a mani del subentrato di tutta la documentazione sociale nonché di un rendiconto delle operazioni economico-finanziarie compiute nella frazione di esercizio di competenza, il Presidente dimissionario continuerà ad assolvere a tutte le incombenze di ordinaria amministrazione.

Art. 14
IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Art. 15
IL SEGRETARIO
Il Segretario, eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell‘Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; coadiuva il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione nell’espletamento delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione. Cura la tenuta del libro verbali del|’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, nonché del libro degli aderenti all’Associazione.

Art. 16
IL CASSIERE
L’Economo Cassiere, eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, cura la gestione della cassa dell‘Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone – dal punto di vista contabile – il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli con idonee relazioni contabili.

Art. 17
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
a) La Pro Loco di Magenta é amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, a scelta dell’Assemblea su proposta della stesso Consiglio di Amministrazione, da un minimo di 9 a un massimo di 15 membri, compreso il Presidente.
b) Dura in carica 3 (tre) anni; i Consiglieri sono rieleggibili e da talenomina non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate per ragioni dell’ufficio ricoperto.
c) In caso di dimissioni o decesso di un membro del Consiglio di Amministrazione subentra il Socio che nell’ultima Assemblea elettiva ha riportato il maggior numero di voti. Nel caso di due o più Soci a parità di voti la scelta cadrà sul Socio che vanta maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione. In mancanza di questo, il Consiglio di Amministrazione provvederà a cooptare un nuovo membro sottoponendo la decisione a
ratifica della successiva Assemblea Ordinaria.
d) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, con sedute pubbliche e sempre in unica convocazione con la presenza di almeno la meta più uno dei facenti parte, possibilmente una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.
e) Per quanto concerne le modalità per la convocazione del Consiglio, salvo che non sia prevista una determinata periodicità, si provvederà a dame avviso ai diretti interessati – con congruo anticipo — anche a mezzo del normale servizio telefonico.
f) Le sedute e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare dal processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che lo redige. Il/i consigliere/i che raggiunge/ono un totale di n. 3 assenze continue e ingiustificate nell’arco dell’anno sociale, decade/ono automaticamente ed entro 60 (sessanta) giorni si deve/ono comunicare le nuove nomine.

TITOLO V – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 18
Possono essere eventualmente :a) Eletti dall‘Assemblea e scelti anche tra i non Soci, il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).
b) Nella seduta di insediamento, indetta dal Presidente della Pro Loco, il Collegio elegge nel suo seno il proprio Presidente.
c) Vigila sull’andamento della gestione economico-finanziaria dell’Associazione.
d) Esegue, anche da parte di singoli suoi membri, verifiche di cassa e contabili individuando tipi, destinatari e documenti giustificativi della spesa, nonché eventuali scostamenti dai budgets approvati.
e) Con apposite relazioni collegiali, riferisce al Consiglio di Amministrazione almeno in sede di approvazione dei bilanci.
f) Cura la tenuta del libro delle adunanze del Collegio stesso, partecipa di diritto alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione con facoltà di parola ma senza diritto di voto.
g) L’incarico di Revisore dei Conti é incompatibile con la carica di Consigliere.
h) Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto peri membri del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI – IL PATRIMONI0 E LE ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 19
a) Il patrimonio della Pro Loco di Magenta é costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, dagli avanzi netti di gestione, dal ricavato dell’0rganizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente.
b) La Pro Loco di Magenta trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività:
• dalle quote associative annualmente stabilite e/o dai contributi straordinari degli associati;
• dai contributi dei privati;
• dai contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche;
• dai contributi di organismi internazionali;
• dai rimborsi derivanti da convenzioni;
• da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
c) Fermo restando che l’adesione alla Pro Loco di Magenta non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alla prevista quota annua, é comunque facoltà dei Soci elargire contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di eventuali particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.
d) Le quote associative e le elargizioni di cui al precedente punto b), ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte sono intrasmissibili, non rivalutabili ed a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né di estinzione, di recesso o di esclusione dall‘Associazione stessa, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato.
e) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né successione a titolo particolare né per successione a titolo universale

TITOLO VII – BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

Art. 20
a) Gi esercizi della Pro Loco di Magenta chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
b) In tempo utile, comunque nei termini previsti dal precedente art. 7 – il Consiglio di Amministrazione é convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio entro e non oltre il 31 Marzo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro e non oltre il 30 Aprile dell’anno successivo.
c) I bilanci, dai quali devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, debbono restare depositati presso la Sede dell’Associazione nei 15 (quindici) gironi che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 21
a) All’Associazione é vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita de|l’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
b) L’Associazione ha l‘obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ovvero di qualunque altra attività eventualmente esercitata.

TITOLO VIII – SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE – NORME DI RINVIO

Art. 22
a) Lo scioglimento della Pro Loco di Magenta non potrà essere pronunciato che dall’Assemblea Straordinaria dei Soci che delibera – in prima convocazione con la meta più uno dei Soci aventi diritto di voto e a maggioranza di voti; in seconda convocazione – trascorsa un’ora – con la presenza di almeno un terzo del Soci aventi diritto di voto e la meta più uno dei voti espressi.
b) I beni acquisiti dall‘Associazione con il concorso finanziario specifico e prevalentemente della Regione o di altro Ente Pubblico sono devoluti ad altra Associazione avente gli stessi fini, ovvero all’ente od organismo turistico eventualmente subentrante o – in difetto – alla civica Amministrazione Comunale.

Art. 23
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto verranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio di Amministrazione ed approvato dall’Assemblea dei Soci.

Art. 24
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi dell’ordinament0 giuridico italiano.